Ai sensi dell'art. 172, comma 5, del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917:
- A.Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate non concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante.
- B.Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione.
- C.Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante nella misura del quaranta per cento delle riserve medesime.
- D.Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante nella misura del trenta per cento delle riserve medesime.
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B. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione.