Principi costituzionali
- Art. 23 Cost.: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. È una riserva relativa: "legge" comprende la legge formale e gli atti aventi forza di legge (decreto legislativo, decreto-legge), oltre alle leggi regionali nel loro ambito.
- Art. 53 Cost.: tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva; il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Il principio di eguaglianza impone di trattare in modo eguale situazioni analoghe e in modo diverso situazioni diverse.
- Art. 119 Cost.: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno risorse autonome e applicano tributi propri in armonia con la Costituzione; la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
- Art. 97 Cost.: buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, richiamati anche in materia tributaria.
Lo Statuto: natura e principi generali
Lo Statuto dei diritti del contribuente è la L. 212/2000, ampiamente riscritta dalla riforma fiscale (D.Lgs. 219/2023). Le sue disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali (art. 1). Regioni ed enti locali regolano le stesse materie nel rispetto dello Statuto e devono comunque osservare le norme su contraddittorio e accesso alla documentazione; lo Statuto si applica anche a concessionari e affidatari della riscossione (art. 17).
Le regole sulle leggi tributarie
- Chiarezza (art. 2): le leggi tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo e nella rubrica; le norme modificative devono riportare il testo modificato.