Obbligazioni: adempimento e mora
- La prestazione deve corrispondere a un interesse del creditore, anche non patrimoniale (art. 1174). Diligenza del buon padre di famiglia; per le attività professionali si guarda alla natura dell'attività (art. 1176).
- Cose determinate solo nel genere: qualità non inferiore alla media (art. 1178). Il terzo può adempiere anche contro la volontà del creditore se questi non ha interesse alla prestazione personale (art. 1180).
- Il termine si presume a favore del debitore (art. 1184); se fissato a favore del creditore, questi può esigere prima. Le obbligazioni pecuniarie si adempiono al domicilio del creditore alla scadenza (art. 1182).
- Il pagamento a chi non è legittimato libera se il creditore ratifica o ne approfitta (art. 1188); quello al creditore incapace libera solo se rivolto a suo vantaggio (art. 1190). La quietanza si rilascia a richiesta e spese del debitore; quella per il capitale fa presumere pagati gli interessi (art. 1199).
- Mora del creditore (art. 1207): dal giorno dell'offerta, se poi dichiarata valida o accettata, passano a suo carico l'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore e le spese di custodia; non sono più dovuti interessi e frutti.
- Mora del debitore: serve l'intimazione scritta, ma non quando il debito deriva da fatto illecito (art. 1219). Se l'inadempimento non è doloso il risarcimento è limitato al danno prevedibile (art. 1225); il patto che esclude la responsabilità per dolo o colpa grave è sempre nullo (art. 1229).
Surrogazione, estinzione e modificazioni soggettive
- Surrogazione per volontà del creditore (art. 1201) o legale (art. 1203): a favore del creditore che paga un creditore preferito, dell'acquirente che paga i creditori ipotecari, di chi era tenuto con altri o per altri, dell'erede beneficiato che paga con denaro proprio.
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