Trattazione e decisione
- Il presidente della Corte assegna i ricorsi alle sezioni; il presidente di sezione nomina il relatore e fissa la data (art. 30). Riunione dei processi connessi in qualunque momento; il collegio può separarli con ordinanza motivata se la riunione li rallenta (art. 29).
- Avviso di trattazione almeno trenta giorni liberi prima (art. 31).
- Termini difensivi (art. 32): documenti fino a venti giorni liberi prima; memorie fino a dieci giorni liberi prima; brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima, solo in caso di camera di consiglio.
- Camera di consiglio (art. 33): regola generale, salvo istanza di una parte per la pubblica udienza (art. 34), in presenza o da remoto. Il relatore espone i fatti senza la presenza delle parti; del procedimento si redige verbale. L'udienza a distanza è disciplinata dall'art. 34-bis: il luogo di collegamento è aula di udienza.
- La deliberazione può essere rinviata di non oltre trenta giorni. Si può leggere subito il dispositivo, con deposito nei sette giorni successivi. La sentenza indica composizione, parti, svolgimento del processo, richieste, motivi e dispositivo (art. 36) e si deposita entro trenta giorni dalla deliberazione (art. 37); le copie autentiche si rilasciano entro cinque giorni.
- La Corte pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi ordinanza non impugnabile (art. 28).
Sospensione, interruzione, estinzione
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