Fonti e riforme
La banca dati cita il D.Lgs. 546/1992 nella versione riformata dalla L. 130/2022 (Corti di giustizia tributaria, magistrati tributari professionali, giudice monocratico, prova testimoniale, conciliazione proposta dal giudice) e dal D.Lgs. 220/2023 (udienza a distanza, impugnazione del rifiuto di autotutela, nuove regole su cautela e appello). Il testo unico della giustizia tributaria del 2024 (D.Lgs. 175/2024) ha riordinato queste norme con una nuova numerazione: le domande usano gli articoli del D.Lgs. 546/1992 e all'esame vale la risposta della banca dati. Le regole tecniche del processo telematico sono nel DM 163/2013 e nel DM 4 agosto 2015 (S.I.Gi.T., Sistema Informativo della Giustizia Tributaria).
Organi
- La giurisdizione è esercitata dalle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (art. 1). Ogni collegio giudica con tre votanti, presieduto dal presidente o vicepresidente di sezione (D.Lgs. 545/1992).
- Giudice monocratico (art. 4-bis): in primo grado per le controversie di valore fino a 5.000 euro, con le regole del collegio in quanto applicabili.
- Non possono sedere nello stesso collegio coniugi, conviventi, parenti e affini entro il quarto grado; astensione e ricusazione seguono l'art. 6. Decade il giudice che non assume l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.
Giurisdizione e competenza
- Oggetto (art. 2): tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi regionali, provinciali e comunali e il contributo al SSN, con sovrimposte, addizionali, sanzioni e interessi; le controversie catastali su intestazione, classamento e rendita. Restano fuori gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla cartella. Il giudice risolve in via incidentale ogni questione, salvo querela di falso e stato e capacità delle persone (diversa dalla capacità di stare in giudizio).