Il codice dopo la riforma del 2022
Molte domande richiamano il codice di procedura civile come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (riforma del processo civile). Dove l'opzione parla di "novellato" articolo, la risposta corretta è quasi sempre la versione riformata.
Giurisdizione
- La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari secondo il codice, salvo leggi speciali (art. 1). L'art. 4 sulla giurisdizione verso lo straniero è stato abrogato dalla L. 218/1995.
- Il difetto di giurisdizione verso la pubblica amministrazione è rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado; verso giudice amministrativo e giudici speciali è rilevato d'ufficio solo nel primo grado; nei gradi successivi serve uno specifico motivo e l'attore non può impugnare per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito (art. 37).
- Regolamento preventivo di giurisdizione finché la causa non è decisa nel merito in primo grado (art. 41). Le sezioni unite decidono sui motivi di giurisdizione e sui conflitti di attribuzione (art. 374); i conflitti negativi si denunciano in ogni tempo (art. 362). Le sentenze dei giudici speciali sono ricorribili per motivi di giurisdizione entro sessanta giorni dalla notificazione.
Competenza
- Giudice di pace (art. 7 riformato): beni mobili fino a diecimila euro, danni da circolazione fino a venticinquemila euro; per materia, qualunque valore, cause su immissioni tra proprietari di immobili abitativi e su interessi da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali.
- Tribunale: competenza residuale e cause di valore indeterminabile, sullo stato e capacità delle persone, sui diritti onorifici (art. 9). Composizione collegiale nelle cause dell'art. 50-bis, tra cui sezioni specializzate e omologazione dei concordati.
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