Imprenditore e impresa
- Art. 2082: è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Il codice definisce l'imprenditore, non l'impresa; l'organizzazione è requisito essenziale.
- Piccolo imprenditore (art. 2083): conta la prevalenza qualitativa-funzionale del lavoro proprio e della famiglia. È iscritto nella sezione speciale del registro.
- Imprenditore agricolo: tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera secondo gli usi (art. 2139).
Registro delle imprese
- L'imprenditore commerciale chiede l'iscrizione entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa all'ufficio del luogo della sede (art. 2196); la domanda non indica dipendenti né beni aziendali. Le sedi secondarie si denunciano entro trenta giorni all'ufficio della sede principale.
- L'ufficio accerta l'autenticità della firma e le condizioni di legge (art. 2189). Contro il rifiuto si ricorre entro otto giorni al giudice del registro; se un'iscrizione obbligatoria manca, l'ufficio invita a provvedere e poi il giudice la ordina con decreto (art. 2190). Contro la cancellazione d'ufficio si ricorre al tribunale entro quindici giorni.
- Chi omette l'iscrizione è punito con sanzione amministrativa da 10 a 516 euro (art. 2194). Nella corrispondenza va indicato il registro di iscrizione.
Ausiliari e scritture contabili
- Institore (artt. 2203-2209): preposto all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria; più institori agiscono disgiuntamente salvo diversa procura. Non può alienare o ipotecare immobili senza autorizzazione espressa. È personalmente obbligato se non dichiara di trattare per il preponente, ma il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'impresa. Se la procura non è depositata, la rappresentanza si reputa generale; modifiche e revoca vanno depositate anche se la procura non fu pubblicata.
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