Introduzione della causa
- Citazione: tra notificazione e udienza devono passare almeno 120 giorni liberi (150 se all'estero) (art. 163-bis); l'atto invita il convenuto a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza (art. 163). È nulla se manca la data di udienza, se il termine a comparire è inferiore a quello legale, se manca l'avvertimento o sono incerti i requisiti dei numeri 1 e 2 dell'art. 163 (art. 164).
- Comparsa di risposta: a pena di decadenza contiene domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio (art. 167).
- Memorie integrative (art. 171-ter): almeno quaranta giorni prima dell'udienza per modificare le domande o chiamare un terzo, almeno venti giorni prima per replicare e indicare prove e documenti, poi le repliche finali.
- Prima udienza (art. 183): l'udienza per assumere le prove è fissata entro novanta giorni. Ordinanze definitorie su istanza di parte: accoglimento quando i fatti costitutivi sono provati e le difese appaiono manifestamente infondate (art. 183-ter); rigetto quando la domanda è manifestamente infondata o persiste la nullità (art. 183-quater). Con più domande servono i presupposti per tutte; l'autorità dell'ordinanza non si invoca in altri processi.
- Procedimento semplificato: si introduce con ricorso (art. 281-undecies); se mancano i presupposti il giudice dispone il rito ordinario con ordinanza non impugnabile.
- Ordinanze anticipatorie: pagamento delle somme non contestate fino alla precisazione delle conclusioni, che costituisce titolo esecutivo (art. 186-bis); ingiunzione in corso di causa (art. 186-ter), non esecutiva se la scrittura è stata disconosciuta.
Intervento e litisconsorzio
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